Statuto Sociale

Articolo 1 – COSTITUZIONE  E  SCOPI

 

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “JUNIOR TENNIS associazione sportiva dilettantistica”.

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

  • la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, del tennis a carattere dilettantistico disciplinato ed organizzato dalla FIT (Federazione Italiana Tennis);
  • l’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica del tennis;

– l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica della Federazione Italiana Tennis, nonché l’attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;

– operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

L’Associazione affiliata alla F.I.T. si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

La durata dell’Associazione è indeterminata.

 

Articolo 2 – SEDE  E  DURATA

L’associazione ha sede ad Osimo in Via Vescovara n. 3 , ed la sua durata è illimitata

 

Articolo 3 – PATRIMONIO  ED  ENTRATE

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
  2. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
  3. Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse:
    • Versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
    •  dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
    • degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali;
    • dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura  commerciale.

  1. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali.
  2. L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; E’ comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
  3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di  versamento al fondo di dotazione.
  4. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.
  5. I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessita’, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l’associazione si ispira.

 

Articolo 4 – SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  1. Ordinari;
  2. Onorari;
  3. Sostenitori;
  4. Atleti e Tecnici.

Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

Gli Associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell’associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione.

Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per l’Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale.

Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell’Associazione svolgono l’attività di maestro nell’ambito delle specialità sportive praticate nell’Associazione stessa.

  1. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  2. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti  e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione.
  3. Chi intende aderire all’associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, allegando opportuna certificazione medica attestante l’idoneità fisica dell’aspirante socio all’esercizio della pratica sportiva.
  4. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.
  5. Ogni socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:
    • ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
    • a partecipare all’attività ed alle manifestazioni sociali;
    • a contribuire alle necessità economiche sociali;
    • a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi    natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’associazione sportiva.
  6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento;

in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.

  1. chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all’associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.
  2. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall’assemblea dei soci. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragione dell’esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all’interno dell’associazione, una commissione di appello composta di tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

 

Articolo 5 – ORGANI

Sono organi dell’associazione:

  1. L’assemblea dei soci;
  2. Il Presidente;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Collegio dei Revisori.

 

Articolo 6 – L’ASSEMBLEA  DEI  SOCI

  1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.
  2. L’assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.
  3. L’assemblea si riunisce una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio sociale.

Essa inoltre:

  • provvede ogni tre anni, entro il 30 Aprile alla elezione del Presidente, dei consiglieri e del collegio dei Revisori dei Conti.
  • delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività associativa;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa;
  • delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
  • delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

4. L’assemblea e’ indetta dal Consiglio Direttivo ed e’ convocata dal Presidente.

5. L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal collegio dei revisori.

6. La convocazione di comunicazione, deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e dell’ordine del Giorno.

7. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

8. L’assemblea e’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione un ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, e’ necessaria  la presenza di almeno ¾ dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e’ necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9. La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni e’ nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle cariche sociali.

10. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale.

11. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

12. Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

 

Articolo 7 – IL  PRESIDENTE

1)     Al Presidente  spetta la rappresentanza legale  di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2)     Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessita e urgenza,  il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3)      Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessita

4)      Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre  per l’approvazione al consiglio direttivo, e dell’assemblea , corredandolo di idonee relazioni.

5)    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni.

 

Articolo 8 – CONSIGLIO  DIRETTIVO

1)      L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e da tre Consiglieri; è possibile e facoltativo in seno a detto organo,  prevedere la carica di segretario;  I componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

2)      Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce  l’associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale , approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

3)      Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all’anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

4)      Per la validità delle riunioni e’ richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5)      Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci.

6)      Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’assemblea. Quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel  caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

 

Articolo 9 – COLLEGIO  DEI  REVISORI

 

  • Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi elette dall’Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono altresì essere eletti due sindaci supplenti.
  • I Revisori durano in carica per un triennio ed hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
  • Il Collegio dei Revisori:
    1. ha il controllo della gestione contabile dell’associazione e presenta una relazione all’Assemblea sui controlli effettuati:
    2. esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
    3. deve comunicare per iscritto al Consiglio direttivo, per i necessari provvedimenti circa le irregolarità rilevate.

 

Articolo 10 – LIBRI  DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’associazione tiene il libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e il libro Soci.

 

Articolo 11 – BILANCI

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e  chiudendosi con il 31                   Dicembre di ogni anno.
  2. entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
  3. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all’approvazione dell’assemblea dei soci.
  4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci  nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
  5. Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori per il relativo parere.

 

Articolo 12 – AVANZI  DI  GESTIONE

  1. All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
  2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 13  – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 14 – SANZIONI  DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. l’ammonizione;
  2. la sospensione;
  3. la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’assemblea dei soci.

Articolo 15 – DISPOSIZIONI  FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.

 

Approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del  29/04/2006